2016-12-19

Notifica delle cartelle di pagamento - Invio della raccomandata con avviso di ricevimento

Con la pronuncia 17.10.2016 n. 11355, il Tribunale di Milano ha affermato che l'agente della riscossione può notificare la cartella di pagamento anche inviando al contribuente una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, non ravvisandosi alcun obbligo, in tal caso, di redigere apposita relata di notifica. Ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73, l'agente è tenuto a conservare per cinque anni solo la matrice o la copia della cartella con relata di notifica o, in alternativa, l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notifica prescelta.

Nel caso specifico, è stata giudicata infondata la richiesta di annullamento della pretesa tributaria per l'omessa ricezione della cartella e del provvedimento sanzionatorio sottostante. Spetta, infatti, al destinatario provare la mancata notifica della cartella, essendo l'agente della riscossione assistito da una presunzione iuris tantum circa la ricezione della cartolina e del plico accluso.

 

Torna indietro