2015-11-30

Riduzione del canone di locazione - Effetti

La riduzione del canone di locazione non costituisce atto soggetto a registrazione obbligatoria; tuttavia, la registrazione può essere richiesta volontariamente, al fine di segnalare all'Agenzia delle Entrate il nuovo canone pattuito tra le parti ed evitare accertamenti parziali.

 La Corte di Cassazione si è occupata dei mezzi di prova in questione, con riferimento al caso della risoluzione del contratto, nella sentenza 11.12.2012 n. 22588; in quella sede, la Suprema Corte ha stabilito che:
- un contratto risolto non può essere considerato fonte di produzione di redditi;
- non rileva, a questi fini, il dato della registrazione dell'intervenuta risoluzione, che risponde a mere finalità di pubblicità, senza incidere sul regime sostanziale del rapporto contrattuale.

I medesimi principi possono essere estesi al caso della riduzione del canone pattuito tra le parti, in assenza della cui registrazione volontaria non sarebbero quindi legittimi gli accertamenti.

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